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Ordinanza — n. 5332/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5332/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; cy?-gr Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Pesce ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Letto il ricorso e la memoria telematicamente depositata con la quale la Difesa del ricorrente insta per la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5332/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Reggio Calabria del 06/05/2016, irr. il 29/11/2017, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato l'aumento di anni 3 di reclusione (sensibilmente ridotto rispetto alla pena di anni 10 di reclusione comminata in sede di cognizione), avuto riguardo al ruolo assunto dal Pesce nelle vicende delittuose, alla sua caratura associativa ed alla gravità delle condotte illecite, con particolare riguardo all'estensione dell'ambito di operatività dell'organizzazione 'ndranghetistica, e del ruolo rivestito dal Pesce all'interno del sodalizio.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso e nella memoria , con i quali si censura l'entità dell'aumento riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza della Corte appello di Reggio Calabria del 30/04/2015, irr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; cy?-gr Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Pesce ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Letto il ricorso e la memoria telematicamente depositata con la quale la Difesa del ricorrente insta per la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione;

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso e nella memoria , con i quali si censura l'entità dell'aumento riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall'interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza della Corte appello di Reggio Calabria del 30/04/2015, irr. il 28/03/2017, pari ad anni 14 di reclusione;

Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Reggio Calabria del 06/05/2016, irr. il 29/11/2017, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato l'aumento di anni 3 di reclusione (sensibilmente ridotto rispetto alla pena di anni 10 di reclusione comminata in sede di cognizione), avuto riguardo al ruolo assunto dal Pesce nelle vicende delittuose, alla sua caratura associativa ed alla gravità delle condotte illecite, con particolare riguardo all'estensione dell'ambito di operatività dell'organizzazione 'ndranghetistica, e del ruolo rivestito dal Pesce all'interno del sodalizio.

Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così