Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney from non-qualified defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not authorized to represent clients before higher courts. The appellant, Antonio Gigliotti, sought to challenge a partial ruling regarding office defense fees, but his representative lacked the necessary special power of attorney. Consequently, the Court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 100 c.p.p.: An appeal filed by a defense attorney without a special power of attorney is inadmissible, and the appellant bears the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI ANTONIO nato a BELCASTRO il 25/02/1963 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avvÌo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 02/10/2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro accoglieva solo in parte il ricorso proposto dall'avv. Cristina Falbo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 07/11/2022 di liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio prestata dall'avv. Massimiliano Lo Duca in favore di Antonio Gigli otti.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificata l'istanza di correzione di errore materiale) l'interessato per il tramite del difensore di fiducia.
3. Si osserva che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. La successiva rinuncia al ricorso da parte dell'avv. Falbo non può esplicare effetto in quanto priva della necessaria procura speciale.
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il