Cassation court dismisses appeal for continuity application due to lack of unified criminal intent and temporal proximity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the continuity rule under Article 671 of the Criminal Procedure Code. The lower court found insufficient evidence of a unified criminal intent because the crimes occurred over a vast period and lacked aggravating factors like mafia facilitation. The appeal was rejected because the arguments required a new factual evaluation, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The continuity of criminal acts requires a unified criminal intent, which is assessed by temporal proximity and the presence of aggravating factors such as mafia involvement; without these elements, the continuity rule cannot be applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI TOMMASO nato a BARI il 20/08/1986 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Tommaso Parisi per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze in istanza indicate; considerato che in particolare il G.E. ha osservato innanzitutto la disomogeneità tra i fatti giudicati con le prime due sentenze (rispettivamente, la prima, di condanna per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen, nonché per violazione legge armi, danneggiamenti, tentate estorsioni, commessi in Bari nel 2011-2012, e la seconda per violazioni alla legge stupefacenti commesse a Bari e provincia da gennaio a settembre 2013); ha quindi sottolineato l'enorme distanza temporale intercorrente tra i fatti di cui alla sentenza sub 2, con la terza pronuncia, anch'essa attinente a violazioni della legge stupefacenti, commesse nel luglio 2022; ha infine sottolineato come i fatti di cui alle sentenze sub 2 e 3 non risultassero aggravate dalla finalità di agevolazione del clan mafioso e che i reati non risultassero commessi da Parisi in concorso con sodali di quel clan; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato che nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso di cui alla sentenza sub. 1, vi fossero anche, tra i reati fine, la detenzione e lo smercio di sostanze stupefacenti e che i fatti commessi giudicati con la sentenza sub 2., ricadessero nel segmento temporale di operatività del sodalizio mafioso di cui alla sentenza sub 1. (da giugno 2012 al 13 aprile 2018);
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C