Cassation dismissed appeal for lack of specific evidence proving a unified criminal intent beyond mere chronological proximity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Stasi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Stasi argued for a unified criminal intent linking three separate convictions for fraud, theft, and professional misconduct, but the Court found his arguments manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that chronological proximity and similar crime types alone are insufficient without concrete evidence of a specific criminal project.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The burden of proof for a unified criminal intent lies with the appellant, requiring specific and concrete elements; mere chronological contiguity or similarity in crime titles is irrelevant absent such evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASI GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/03/1964 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Stasi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le tre sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, attinenti rispettivamente la prima una truffa ed un furto aggravato in concorso, la seconda l'esercizio arbitrario di una professione, sostituzione di persona e truffa aggravata, e la terza un furto in abitazione; il G.E. ha in particolare valutato come i reati di cui alle tre sentenze oggetto dell'istanze, pur recanti "indubbie omogeneità operative e realizzattive" e commessi in un arco di tempo limitato, si inserissero in una sequenza di processi penali caratterizzanti un modus vivendi criminale ed espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell'adozione di un determinato stile di vita;
Ritenuto radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.