Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after a new law came into effect. The petitioner, Antonio Pascarella, sought to overturn a revocation of his semi-liberty measure, but the defense's additional grounds were not filed. The court ruled that personal filing violates the new procedural requirements for standing, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the petitioner against a measure issued under new procedural rules is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA ANTONIO nato a CASERTA il 03/11/1980 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa della semilibertà cui era stato ammesso Antonio Pascarella dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 07/09/2023.
2. Ricorre per cassazione personalmente Antonio Pascarella, chiedendo di annullare il provvedimento e riservando ulteriori motivi da parte del difensore; motivi che non risultano essere stati depositati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso