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Ordinanza — n. 5322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for a unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a continuous crime based on the similarity of offenses committed between 2012 and 2019, but the lower court correctly found no unified criminal design due to the long time gap and geographic dispersion. The Court upheld this decision, emphasizing that mere similarity in legal titles is insufficient without concrete evidence of a single prior intent.

Regesto Legislator

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Art. 257 c.p.; Art. 59 c.p.: A unified criminal design requires concrete evidence of a single prior intent preceding the offenses; mere similarity in legal titles or habitual behavior is insufficient to establish continuity.

Parole chiave

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continuous crime unified criminal design criminal intent Cassation appeal inadmissibility procedural costs habitual offense criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 257 c.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC MARCELLA nato a ROMA il 19/03/1987 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcella Nikolic ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le quattro sentenze oggetto dell'istanza delia'ricorrente, ed ha osservato che, nonostante 'y l'omogeneità dell'indole sottesa alle violazioni (reati contro il patrimonio), il lasso temporale intercorso tra i fatti (tra luglio 2012 e agosto 2019), oltre alla disomogeneità geografica, precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.

Considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.

Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen