Italian Court dismisses appeal against prison sentence for failure to prove bail impossibility and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's six-month prison sentence. The appellant failed to provide specific evidence of inability to pay bail beyond a general claim of poverty, and the court rejected arguments regarding minor offense status and generic mitigating factors. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded and inappropriate for the court of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The burden of proving inability to pay bail requires specific allegations beyond general claims of poverty, and generic mitigating circumstances are not recognized when the offense lacks particular minor connotations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMES VITTORIO GRAZIANO nato a CATANIA il 02/07/1994 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Vittorio Graziano Comes, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che il percorso argomentativo della Corte territoriale, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]» (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01); nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte nissena, il condannato, pur a fronte di un prolungato statbdetentivo, non ha dimostrato di aver tentato di reperire le risorse attraverso domanda di lavoro interno e chiedendo la rateazione dl debito; ritenuto, quanto al secondo motivo, che le connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
U, n. 13682 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01); ritenuto infine che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme