Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant filed the request personally after the new procedural rules took effect, violating specific standing requirements. The appellant argued for personal intervention, but the court noted that the underlying supervision order was issued under the previous legal regime. Consequently, the court ruled that the appellant lacked the necessary legal standing to challenge the decision and ordered them to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a measure issued under the old legal regime is inadmissible if the new procedural rules require formal representation or specific timing conditions not met by the personal filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a NAPOLI il 28/06/1972 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAI dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo avanzato ai sensi dell'art. 35 ter I. 354 del 1975 da Vincenzo Lauda.
2. Ricorre personalmente Vincenzo Lauria, riservando i motivi; motivi che non risultano essere stati depositati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i