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Ordinanza — n. 5318/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked standing after the client appointed a new defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lawyer, Francesco Rossini, was no longer authorized to act at the time of filing. Although Rossini claimed he had been notified as the original defense counsel, the convicted party had subsequently appointed a new defense attorney, rendering Rossini's functions void by law. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed by a subject lacking standing, specifically when a defense lawyer's mandate has been terminated by the appointment of a new defense counsel by the convicted party.

Parole chiave

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standing in criminal proceedings defense counsel mandate cessation of functions cassation appeal inadmissibility procedural costs difetto di legittimazione del ministero pubblico grave deficienza del procedimento all'estero declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma primo, lett.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), non segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), non segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASIJE ADESUWA natq il 03/04/1957 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Con provvedimento del 18/06/2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Adesuwa Asije, stante l'assenza dal territorio nazionale della condannata e la sua attuale irreperibilità. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'avv.

Francesco Rossini, deducendo di avere ricevuto la notificazione del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, anche quale dorniciliatario della condannata, e lamentando la nullità di detta notifica, essendo egli cessato ex lege dalla funzione, avendo la condannata nominato, successivamente alla sua nomina d'ufficio, un difensore di fiducia, poi rinunciante. Con nota successiva l'Avv. Rossini, ricevuta comunicazione dalla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Brescia, dell'avvenuta regolarizzazione della notifica, correttamente effettuata in favore del difensore della condannata, rilevava, pur prendendo atto del venir meno delle ragioni sottese al ricorso, di non potervi rinunciare in difetto di procura speciale rilasciata dall'interessata.

Il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: al momento della presentazione dell'impugnazione (12/07/2024), l'Avv. Francesco Rossini non era legittimato a presentare ricorso, in quanto sprovvisto del mandato fiduciario: ed infatti la successiva nomina da parte della condannata di un difensore di fiducia, avv. Luca Maria Alberto Arensi, ha comportato la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; non ravvisandosi profili di colpa in capo alla Adesuwa Asije nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), non segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2024 D