Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific factual contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal by Roberto Presti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the subjective element of the crime were merely repetitive of the lower court's already reasoned decisions. Furthermore, the appeal failed to provide specific rebuttals to the court's findings on statutory mitigation, recidivism, and sentencing comparisons, rendering the grievances generic and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic or abstract arguments without specific factual contestation or if it merely reproduces points already adequately examined and dismissed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Roberto Presti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 4 e 5): il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come la versione dei fatti fornita da Presti non fosse credibile e che l'accesso all'ospedale da parte del Presti per l'asserito malore che lo aveva colto (e del quale non aveva dato avviso all'autorità di PS) fosse stato pretestuoso e preordinato al fine di giustificare l'assenza dall'abitazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. attesa la concreta gravità del fatto: il ricorso articola sul punto deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito; ritenuto che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 6); rilevato infine che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica e corretta, con la quale peraltro il ricorrente omette di confrontarsi, la Corte ha evidenziato come ostasse ad una maggiormente favorevole comparazione il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen., attesa la natura qualificata della sussistente recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.