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Ordinanza — n. 5315/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation sanction due to prior expulsion history and disregard for warnings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a deportation sanction. The appellant argued that the court erred by rejecting the alternative penalty of immediate removal, claiming the prior expulsion in 2018 was not a prerequisite for the current offense. The court ruled that the prior expulsion was indeed a necessary condition for the crime and that the defendant's repeated violations justified the strict application of the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 14 d. Igs. 30 del 2007; The court may correctly exercise its discretionary power to impose immediate removal sanctions when the offender has a history of prior expulsions and demonstrates a blatant disregard for previous warnings and expulsion orders.

Parole chiave

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deportation sanction prior expulsion history discretionary power criminal offense inadmissible appeal infrazioni alla legge sugli stranieri cittadini turchi domanda d'asilo di una famiglia turca

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 14 d. Igs. 30 del 2007
Ritenuto che Florin Tudor, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20tcomma 14,d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR FLORIN nato il 01/04/1993 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Florin Tudor, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20tcomma 14,d. Igs. 30 del 2007; considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dell'allontanamento immediato dello straniero ex art. 20 comma 14 d. Igs. 30 del 2007 sul presupposto che il Tudor fosse già stato allontanato in passato, elemento che tuttavia costituisce il presupposto della condotta incriminata, è manifestamento infondato; osservato in proposito che la Corte territoriale, rispondendo al corrispondente motivo di gravame sollevato in appello, ha evidenziato come l'imputato avesse commesso il fatto oggetto dell'imputazione (ovvero il rientro in territorio italiano), a meno di un anno di distanza dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento avvenuto il 22/10/2018, ed ha sottolineato come il Tudor fosse gravato da numerosi precedenti, deducendo, nell'ambito del potere discrezionale, correttamente e motivatamente esercitato, concessogli dalla norma come fosse "incoercibile l'evidenza del dispregio allarmante da parte del prevenuto rispetto ai monito derivante sia dall'esecuzione dell'espulsione (vanificata nei suoi effetti in breve tempo) sia dal rischio (non sufficientemente deterrente) di incorrere in nuove sanzioni penali". rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de