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Ordinanza — n. 5313/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; notification dates exceed 15-day statutory deadline for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification to the defense occurred on February 28, 2024, and to the appellant on May 25, 2024, exceeding the fifteen-day limit. The appellant sought to challenge a lower court's refusal to apply a pardon for concurrent sentences. The court ruled that the procedural delay rendered the appeal untimely, resulting in a dismissal and an order to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period following notification to the parties, and the appellant is condemned to pay costs and a fine.

Parole chiave

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procedural deadline notification timing inadmissible appeal court costs statutory period criminal procedure Cassation appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAVITA GIANPAOLO nato a MARTINENGO il 02/08/1957 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato av0o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento in data 22 febbraio 2024, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere, nell'interesse di Gianpaolo Bellavita, l'applicazione dell'indulto in relazione al provvedimento di esecuzione pene concorrenti n. 243/2023 della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Gianpaolo Bellavita, per il tramite del difensore, con atto depositato il 27 luglio 2024.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stata realizzata la notifica in favore del difensore il 28/02/2024, ed in favore del Bellaviti il 25/05/2024. Il termine per impugnare è pari a giorni quindici.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il