Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specifically address the detention at home request denial reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and failed to engage with the specific grounds for the denial of home detention. The lower court found the defense did not argue regarding the removal of the defendant from his criminal clan or the unsuitability of the proposed residence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a detention at home order must specifically address the factual and legal grounds of the denial; generic appeals that do not confront the specific reasons for the decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 16/03/1974 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giuseppe Giuliano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ha dichiarato inammissibilkristanza di detenzione domiciliare; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; rilevato, invero, che il Giudice specializzato ha fondato la decisione osservando come la difesa non avesse argomentato alcunché sull'allontanamento del prevenuto dalla omonima consorteria camorristica di cui è risultato capo e promotore unitamente al padre ed ai fratelli; che il clan di appartenenza è attualmente vitale, essendo in atto un faida tra sodalizi rivali; che non ricorre nel caso di specieiné l'ipotesi della avvenuta collaborazione da parte dell'istante, né quelle delle c.d. collaborazione impossibile o collaborazione inesigibile; che il domicilio indicato nell'istanza, ove vivono i famigliari tutti pluripregiudicati per il medesimo reato associativo, è inidoneo; ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza - rispettose del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4- bis Ord. pen., - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci