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Ordinanza — n. 5305/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5305/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma-1 bis ord. Pen., avanzata da Gabriele Leone. Ricorre per cassazione personalmente Gabriele Leone, chiedendo di rivalutare l'istanza di detenzione domiciliare presentata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5305/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 47-ter comma-1 bis ord. Pen., avanzata da Gabriele Leone. Ricorre per cassazione personalmente Gabriele Leone, chiedendo di rivalutare l'istanza di detenzione domiciliare presentata.

Parole chiave

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diritto a un difensore domanda d'asilo di rom ricorso costituzionale all'estero diritto di ottenere una decisione censura formulata in modo carente procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GABRIELE nato a TORINO il 13/05/1999 avverso l'ordinanza del 09/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma-1 bis ord. Pen., avanzata da Gabriele Leone.

2. Ricorre per cassazione personalmente Gabriele Leone, chiedendo di rivalutare l'istanza di detenzione domiciliare presentata.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il