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Ordinanza — n. 5304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for a unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a unified criminal design connecting separate offenses, but the Court found no concrete evidence of a single criminal plan beyond mere chronological proximity. The decision relied on established jurisprudence requiring specific proof of a premeditated unitary intent, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.; Art. 606 c.p.: A unified criminal design requires proof of a single premeditated plan, not merely chronological proximity or similar charges.

Parole chiave

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unified criminal design continuing offense cassation inadmissibility criminal intent procedural costs reato continuato concorso materiale di reati furti connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.
Art. 606 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA SANTINO nato a CATANZARO il 13/02/2000 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Santino Passalacqua ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, attenenti rispettivamente la prima ad un danneggiamento aggravato, un furto aggravato ed un'evasione, la seconda a un furto pluriaggravato ed un danneggiamento aggravato in concorso; il G.E. ha in particolare osservato come i reati fossero caratterizzati da differenti modalità operative (avendo in un caso il Passalacqua agito da solo, e nell'altro in concorso con altro soggetto) e fossero stati commessi in un arco temporale (circa 10 mesi) non così ristretto da suggerire l'esistenza di un'unica ideazione;

Considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.

Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha indicàto alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, intervenute ad una distanza di mesi l'una dall'altra, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle