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Ordinanza — n. 5302/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5302/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORTO ANNA nato a VERONA il 11/06/1958 DAL BOSCO MARIA nato a VIGASIO il 02/05/1934 avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5302/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORTO ANNA nato a VERONA il 11/06/1958 DAL BOSCO MARIA nato a VIGASIO il 02/05/1934 avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

Parole chiave

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responsabilità del conduttore inadempimento del locatore responsabilità accessoria responsabilità oggettiva semplice responsabilità dell'architetto responsabilità dell'appaltatore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SORTO ANNA nato a VERONA il 11/06/1958 DAL BOSCO MARIA nato a VIGASIO il 02/05/1934 avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Anna Sono e Maria Dal Bosco, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto appello, convertito in ricorso per cassazione (attesa l'inappellabilità della sentenza), avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che le ha condannate per il reato di cui agli artt. 110, 677 co. 3 cod. pen., alla pena di C 500 di ammenda ciascuna, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della parte civile costituita; considerato che il ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità delle imputate e, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento del danno, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità; il ricorso peraltro non si confronta con quanto argomentato dal Giudice di merito, previ espressi richiami alle conclusioni del consulente di parte Gronich e del perito Filippazzi, circa la sussistenza di un pericolo concreto per l'incolumità delle persone abitanti nell'immobile confinante (pag. 5 della sentenza), incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecifictà. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci