Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Apicella inadmissible because the appellant's lawyers voluntarily withdrew the request on September 4, 2024. Although the Second Instance Court had confirmed Apicella's liability in a criminal proceeding, the withdrawal rendered the appeal legally impossible to pursue. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible under the relevant procedural articles and ordered Apicella to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, Art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant constitutes a valid ground for declaring the appeal inadmissible, thereby extinguishing the right to judicial review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICELLA FRANCESCO nato a CAVA DE' TIRRENI il 27/06/1973 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOda~45e-a4e-Pafti-i udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello dì Salerno ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in primo grado nei confronti di Apicella Francesco.
2. Avverso detta sentenza, con atto del 24 luglio 2024 è stato proposto ricorso per cassazione. In data 4 settembre 2024 i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno rinunziato al ricorso.
3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia. La rinunzia al ricorso, validamente formulata, è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente