Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding provocation mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Di Fonzo Letizia inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued that the lower court failed to consider the mitigating circumstance of provocation, while the court found the first-instance reasoning consistent with prevailing case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the complaint seeks an impermissible re-evaluation of the factual framework without demonstrating a violation of law or a manifest error in the appreciation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONZO LETIZIA nato a FOGGIA il 17/01/2004 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14 maggio 2024 la Corte di Appello di Bari ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la decisione emessa in primo grado nei confronti di Di Fonzo Letizia dal GUP del Tribunale di Foggia. Per effetto di dette decisioni Di Fonzo Letizia è stata ritenuta responsabile del delitto di tentato omicidio commesso in danno di Maruzzi Graziana il 31 agosto del 2023.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Fonzo Letizia, deducendo vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la motivazione espressa nella decisione impugnata risulta conforme al prevalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità e si basa su un congruo apprezzamento dei fatti, sicchè la doglianza tende ad ottenere una non consentita rivalutazione della cornice fattuale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna deAcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside