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Ordinanza — n. 5299/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5299/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO MAURIZIO nato a PESCARA il 09/09/1967 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da Longo Maurizio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5299/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e, peraltro, generici Ed invero, la decisione del Tribunale risulta immune da vizi in diritto e congruamente motivata, sicchè la riproposizione della doglianza finisce con integrare il vizio di genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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disoccupazione a lungo termine credito a lungo termine diritto di ottenere una decisione aiuto per lungo tempo messa in libertà provvisoria revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO MAURIZIO nato a PESCARA il 09/09/1967 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da Longo Maurizio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Longo Maurizio deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e, peraltro, generici Ed invero, la decisione del Tribunale risulta immune da vizi in diritto e congruamente motivata, sicchè la riproposizione della doglianza finisce con integrare il vizio di genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente