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Ordinanza — n. 5298/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; lower court interpretation aligns with Supreme Court precedents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Tribunal of Surveillance's interpretation of execution modalities matches established Supreme Court jurisprudence. D'Avola Michele challenged the rejection of his claim regarding interview procedures, arguing a legal violation. The Court ruled that since the lower court's reasoning is consistent with binding precedents, the appeal lacks merit and must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's interpretation corresponds to the teachings of this Court, rendering the claim manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded execution modalities interview procedures legal interpretation costs and fines jurisprudence alignment limiti procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVOLA MICHELE nato a FRANCOFONTE il 09/08/1973 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; o>r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto un reclamo in tema di modalità di esecuzione dei colloqui, introdotto da D'Avola Michele.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'Avola Michele, deducendo violazione di legge .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la interpretazione fornita dal Tribunale di Sorveglianza corrisponde agli insegnamenti offerti da questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente