Ordinanza — n. 5296/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANTONINO GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/08/1979 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali introdotta da Messina Antonino Giuseppe .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5296/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, Ed invero, la doglianza non individua in concreto alcuna frattura logica del percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANTONINO GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/08/1979 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali introdotta da Messina Antonino Giuseppe .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Messina Antonino Giuseppe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, Ed invero, la doglianza non individua in concreto alcuna frattura logica del percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente