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Ordinanza — n. 5294/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMA ANTONIO nato a AGRIGENTO il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto - nei confronti di Puma Antonio - la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando al contempo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto - nei confronti di Puma Antonio - la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando al contempo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa diritto all'assistenza sociale attitudine all'integrazione servizio sociale lavoro del detenuto riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMA ANTONIO nato a AGRIGENTO il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto - nei confronti di Puma Antonio - la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando al contempo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Puma Antonio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici. Ed invero, le doglianze tendono ad indicare come genericamente violato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, a fronte di motivazione che ha censito i numerosi episodi delittuosi da cui è stata tratta una prognosi di inidoneità dell'affidamento in prova a garantire l'effettività del percorso rieducativo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente