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Ordinanza — n. 5292/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5292/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA IULIAN VASILICA nato il 07/07/1991 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di Luca Iulian Vasilica - la revoca di due statuizioni con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5292/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di Luca Iulian Vasilica - la revoca di due statuizioni con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa.

Parole chiave

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esecuzione della pena assenza di persecuzione diritti della difesa differimento dell'esecuzione della pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA IULIAN VASILICA nato il 07/07/1991 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di Luca Iulian Vasilica - la revoca di due statuizioni con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Luca Iulian Vasilica deducendo vizio del procedimento.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la notifica dell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione - che ha dato luogo alla revoca della pena sospesa - è stata regolarmente operata previa dichiarazione di irreperibilità del condannato. Dunque non vi è alcuna violazione del contraddittorio, posto che in sede di esecuzione non si applica la disciplina dell'assenza (prevista per la fase di cognizione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente