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Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMBA MAMADOU nato il 10/02/1998 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A-A„; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 comma 1 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione debito insoddisfatto perseguimento penale per diffamazione ammortamento del prestito spese di difesa indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 613 comma 1 cod.proc.pen
Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.).
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMBA MAMADOU nato il 10/02/1998 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A-A„; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così