Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMBA MAMADOU nato il 10/02/1998 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A-A„; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 comma 1 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5291/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMBA MAMADOU nato il 10/02/1998 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A-A„; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, proposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Agrigento emessa in data 8 settembre 2023 va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così