Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5289/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5289/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' COSIMO nato a PALERMO il 06/02/1973 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Calì Cosimo. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 4 legge n.110/1975, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5289/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Calì Cosimo. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo).

Parole chiave

Generato dall'IA
privo d'oggetto motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ostacoli tecnici impugnazione della cancellazione equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 4 legge n.110/1975
Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo).
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' COSIMO nato a PALERMO il 06/02/1973 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Calì Cosimo. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto di un manganello telescopico in metallo).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Calì Cosimo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. Tutte le doglianze riguardano punti (giustificato motivo del porto, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio) oggetto di corretta ed adeguata trattazione in sede di merito. La ríproposizione delle doglianze senza adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade nel vizio di genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden