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Ordinanza — n. 5287/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts already decided by the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Valerio Zerbini's appeal inadmissible because it attempted to challenge the factual basis of a prior decision on revocation of semi-liberty. Zerbini argued for a different factual assessment, but the lower court had already provided a sufficient and reasoned justification for its ruling. Consequently, the appeal was rejected, and Zerbini was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the factual evaluation of a decision already supported by sufficient reasoning are inadmissible as they seek to re-evaluate facts not permitted by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation sufficient reasoning revocation of semi-liberty procedural costs semilibertà revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINI VALERIO nato a ROMA il 09/09/1975 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto - nei confronti di Zerbini Valerio - la revoca della semilibertà. Si compie riferimento, in particolare, a quanto avvenuto in data 28 maggio 2024 (annotazione PS di Ostia).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Zerbini Valerio, deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze tendono a sollecitare una diversa valutazione del fatto che ha determinato la revoca, a fronte di motivazione congrua, espressa in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C