Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5286/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5286/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONI GIANLUCA nato a ROMA il 08/09/1973 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; _ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha disposto - nei confronti di Scipioni Gianluca - la revoca della misura alternativa della detenzione domicilare.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze si dirigono ad un rivalutazione di aspetti del fatto, estranea ai poteri del giudice di legittimità, a fronte di percorso argomentativo del tutto congruo e basato sulla emersione di condotte incompatibili con la applicazione di misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale revoca dell'asilo allontanamento sfratto revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONI GIANLUCA nato a ROMA il 08/09/1973 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; _ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha disposto - nei confronti di Scipioni Gianluca - la revoca della misura alternativa della detenzione domicilare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Scipioni Gianluca deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze si dirigono ad un rivalutazione di aspetti del fatto, estranea ai poteri del giudice di legittimità, a fronte di percorso argomentativo del tutto congruo e basato sulla emersione di condotte incompatibili con la applicazione di misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidertte