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Ordinanza — n. 5281/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5281/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/04/1966 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 maggio 2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza introdotta da Coluccio Giuseppe, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5281/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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delitto collettivo concorso ideale pericolo di collusione crimine organizzato correità traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/04/1966 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 maggio 2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza introdotta da Coluccio Giuseppe, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Coluccio Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente