Cassation appeal dismissed for generic grounds due to failure to address specific statutory lack of domicile election.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salerno Christian inadmissible because it was filed for generic reasons rather than addressing the specific legal ground of the lower court's decision. The Tribunal of Surveillance had rejected alternative measures solely because the applicant failed to elect a domicile as required by Article 677, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that the appeal did not confront the real motive of the decision, leading to the dismissal and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must specifically address the statutory defect of non-election of domicile; generic grounds for inadmissibility result in dismissal and financial penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CHRISTIAN nato a SALERNO il 18/03/1988 avverso il decreto del 12/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative introdotta da Salerno Christian.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Salerno Christian, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici. Ed invero il ricorrente non si confronta con il reale motivo della decisione, rappresentato dalla assenza della elezione di domicilio in rapporto a quanto previsto dall'art. 677 comma 2 bis cod.proc.pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente