Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation by execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Arikhan Osborne inadmissible because it sought a factual re-evaluation by the execution judge. The applicant argued for recognizing the continuity of his conduct, but the execution judge had already thoroughly examined the facts and found no concrete indicators of common intent between different acts. The court ruled that such a request for a new factual assessment is not permitted in a legality proceeding, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal requesting the execution judge to re-evaluate facts or find concrete indicators of common intent is inadmissible as it constitutes an impermissible request for a new factual assessment in a legality proceeding.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIKHAN OSBORNE nato il 10/10/1989 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2024 il Tribunale di Parma , quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Arikhan Osborne, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Arikhan Osborne, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente