Ordinanza — n. 5277/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAKI ADEL nato a FERMO il 13/07/1997 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disposto - nei confronti di Addaki Adel - la revoca della semilibertà. In fatto viene valutato quanto accaduto in data 8 maggio 2024 (denunzia del Addaki per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5277/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la doglianza tende a sollecitare una rivalutazione del fatto e del suo apprezzamento, aspetto incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAKI ADEL nato a FERMO il 13/07/1997 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha disposto - nei confronti di Addaki Adel - la revoca della semilibertà. In fatto viene valutato quanto accaduto in data 8 maggio 2024 (denunzia del Addaki per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Addakì Adel deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la doglianza tende a sollecitare una rivalutazione del fatto e del suo apprezzamento, aspetto incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente