Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation of disciplinary offenses barring early release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosica Roberto inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Roberto challenged the Perugia Supervision Tribunal's refusal of his early release request, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected this because the appeal sought a re-evaluation of the disciplinary offenses' severity, which is not a permitted ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals against supervision tribunal orders regarding early release are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the facts or severity of the disciplinary offenses that triggered the denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSICA ROBERTO nato a NAPOLI il 18/07/1993 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; tral ~S. 4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata (diniego di cinque semestri) introdotto da Rosica Roberto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Rosica Roberto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione in fatto della consistenza e gravità degli illeciti disciplinari che hanno determinato il diniego di liberazione anticipata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente