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Ordinanza — n. 5274/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5274/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a MESSINA il 21/02/1960 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da Arena Michele.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5274/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione reiterazione di reati penali riconsiderazione ritiro della domanda di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a MESSINA il 21/02/1960 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da Arena Michele.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Arena Michele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente