Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Benito Aversano inadmissible de plano. The defendant personally submitted the request to the Supreme Court, bypassing the mandatory requirement for a registered defense attorney. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed a fine of three thousand euros on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 and Art. 613 comma 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the convicted person without being signed by a defense attorney registered in the special roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSANO BENITO nato a FORMIA il 19/03/1970 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAelato-avAss-31-le-paft-i; ~Rr's . Leg,uk. efaeLo udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Aversano Benito ricorre avverso una decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 20 giugno 2024. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato. Va ricordato che con la legge n.103 del 2017 si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente