Ordinanza — n. 5270/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERA OTTAVIO nato a CERIGNOLA il 25/08/1990 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdata-alAciao-alla-pagii CoAk ()t-Q ra uaxAst. ott p (L-O udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Scalera Ottavio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23 giugno 2023. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo. Il termine per proporre impugnazione risulta decorso in data 8 novembre 2023 e l'impugnazione risulta proposta in data 28 dicembre 2023. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5270/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ott p (L-O udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Scalera Ottavio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23 giugno 2023. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo. Il termine per proporre impugnazione risulta decorso in data 8 novembre 2023 e l'impugnazione risulta proposta in data 28 dicembre 2023. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERA OTTAVIO nato a CERIGNOLA il 25/08/1990 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdata-alAciao-alla-pagii CoAk ()t-Q ra uaxAst. ott p (L-O udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Scalera Ottavio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23 giugno 2023. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo. Il termine per proporre impugnazione risulta decorso in data 8 novembre 2023 e l'impugnazione risulta proposta in data 28 dicembre 2023. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen..
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente