Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation, which is not permitted in Italian appellate proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Slavko Milenkovic's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, a remedy strictly prohibited in Italian appellate proceedings. The Milan execution judge had already thoroughly examined the evidence regarding the alleged joint criminal intent, finding no concrete indicators of common authorship. Consequently, the court ruled that the appellant's request constituted an impermissible challenge to the factual findings rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of facts or evidence; they are limited to reviewing the correct application of law and the existence of procedural vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 giugno 2024, il Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da Milenkovic Slavko.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - da Milenkovic Slavko deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente