Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the lower court's confiscation decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and lacked specific criticism of the lower court's decision. The appellant failed to demonstrate a clear correlation between the arguments in the appeal and the specific reasons provided in the original judgment regarding the confiscation of funds. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.; Art. 85-bis D.P.R. 309/1990; Art. 240-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact points of the contested decision that are allegedly violated, thereby lacking the necessary correlation between the criticism and the decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODZIC BELMIN nato il 21/08/2000 avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hodzic Belmin OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (violazione dell'art. 448-bis cod. proc. pen. e in merito alla disposta confisca della somma di denaro rinvenuta.) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che, tra l'altro, dà conto, nella naturale sintetica sede ex art. 444 cod. pen., delle ragioni della confisca ricorrendone i presupposti ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. per l'assenza di giustificazione alcuna rispetto al suo possesso; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il