Ordinanza — n. 5145/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO FRANCESCO nato a CATANZARO il 06/08/1968 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t Rilevato che in data 25 novembre 2024 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale autenticata dal difensore, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata autorizzato l'accesso del medico presso l'istituto penitenziario; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processúali, versandosi nel caso di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente per il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5145/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO FRANCESCO nato a CATANZARO il 06/08/1968 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che in data 25 novembre 2024 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale autenticata dal difensore, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata autorizzato l'accesso del medico presso l'istituto penitenziario; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processúali, versandosi nel caso di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente per il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsoPe.R SofgAvdé-nl.":-A eA(Lennit Ihneu, ssc, Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Colli liere estensore Il P4, idente