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Ordinanza — n. 5143/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's conviction for resisting public officials and assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for resisting a public official and assault, but the appellate court in Lecce had already provided a coherent evaluation based on trial evidence. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which must be upheld if it is coherent with the trial record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds resisting public official procedural costs Cassation review esame di cassazione risarcimento del danno alla persona caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMACCO ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 01/11/1988 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv1.2l. e parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali ascritti all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Tannmacco Alessandro al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Co- sliere estensore Il sidente