Ordinanza — n. 5142/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIELLO GAETANO nato a TERLIZZI il 02/01/1975 CASSANELLI GIULIO nato a MOLFETTA il 11/01/1964 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di censura comune ai due ricorrenti, relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che la richiesta di acquisizione di tutti gli atti relativi ai giudizi di merito, avanzata dalla difesa di Cassanelli con la depositata memoria difensiva appare priva di giustificazione; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti Aiello Gaetano e Cassanelli Giulio al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIELLO GAETANO nato a TERLIZZI il 02/01/1975 CASSANELLI GIULIO nato a MOLFETTA il 11/01/1964 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di censura comune ai due ricorrenti, relativo alla prescrizione del reato è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento o eventualmente già esistente e non presa in considerazione, trattandosi di questione non più devoluta al giudice di rinvio (Sez.
U, n. 4904 del 26/03/1997 Rv. 207640; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828; Sez. Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, Rv. 282801); ritenuto che la richiesta di acquisizione di tutti gli atti relativi ai giudizi di merito, avanzata dalla difesa di Cassanelli con la depositata memoria difensiva appare priva di giustificazione; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti Aiello Gaetano e Cassanelli Giulio al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis Il r idente Giorgio idelbo r DEPOSiTATA IN CANCr •7