Italian court dismisses appeal as arguments are specific and lack concrete indication of motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stramaglia Nicola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had adequately motivated the sentence regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant's arguments were deemed aspecific because they merely requested a lighter penalty without providing concrete evidence of a motivation defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and fail to concretely indicate a defect in the lower court's motivation when the lower court has provided adequate justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMAGLIA NICOLA nato a BARI il 17/08/1979 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Stramaglia Nicola al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Consi e estensore Il PrsiJente