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Ordinanza — n. 5139/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise evidence distortion claim in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carella Domenico inadmissible and ordered him to pay procedural costs and fines. The appellant argued for the distortion of evidence, but the court found this ground was not raised in the second-instance appeal, which only addressed non-prosecutability and sentencing. Consequently, the claim was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a financial penalty for the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not properly deduced in the second-instance judgment, requiring strict adherence to the scope of the prior appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal distortion of evidence second instance appeal procedural costs non-prosecutability Code of Criminal Procedure Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
ed il trattamento sanzionatorio; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
ed il trattamento sanzionatorio; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA DOMENICO nato il 27/07/1980 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di accertamento della responsabilità per travisamento della prova appare inammissibile non essendo stato dedotto nei motivi di appello, che avevano riguardato solo l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Carella Domenico al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Consi e estensore Il Pr idente