Ordinanza — n. 5138/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1981 PASCAZIO MICHELE nato a BARI il 24/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienzà; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del reato di resistenza ed al concorso dei due ricorrenti (Pascazio e Coviello), quali passeggeri dell'autovettura condotta dal terzo coimputato (Losacco), avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con conseguente disamina della questione di fatto dedotta nei motivi di appello, che viene qui inammissibilmente riproposta; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5138/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1981 PASCAZIO MICHELE nato a BARI il 24/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienzà; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del reato di resistenza ed al concorso dei due ricorrenti (Pascazio e Coviello), quali passeggeri dell'autovettura condotta dal terzo coimputato (Losacco), avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con conseguente disamina della questione di fatto dedotta nei motivi di appello, che viene qui inammissibilmente riproposta; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle a