Criminal appeal dismissed for genericity; appellate court's factual reasoning deemed sufficient for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings, but the appellate court had already provided a comprehensive and congruent motivation regarding the crime's establishment and the rejection of the defendant's alibi. Consequently, the court ruled that the appellate court's reasoning was not susceptible to re-evaluation on facts, leading to the dismissal of the appeal and a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically challenge the factual reasoning of the appellate court, which must be respected unless it lacks congruence or clarity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFO ORAZIO nato a CATANIA il 16/05/1972 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono perché incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Consi liere estensore Il idente