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Ordinanza — n. 5131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding recidivism recognition under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Tropea inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of recidivism under Article 385 of the Penal Code, arguing against the conviction. The court rejected this claim because the appeal was generic, failed to address the appellate court's specific reasoning regarding the escape offense as an indicator of increased danger, and was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic challenges regarding recidivism that do not engage with the lower court's detailed reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism recognition appeal inadmissibility generic appeal Penal Code Article 385 manifestly unfounded autorizzazione d'entrata soggiorno illegale domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
30793/24 -TROPEA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
30793/24 -TROPEA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA TOMMASO nato a CATANIA il 16/05/1964 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 30793/24 -TROPEA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto la censura proposta, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva, risulta generica e manifestamente infondata; Considerato, invero, che tale motivo non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione della Corte d'appello, che ha fondato il riconoscimento della recidiva non solo sulla sussistenza dei precedenti penali a carico del ricorrente ma anche sulla considerazione del delitto di evasione quale espressione dell'accresciuta pericolosità a delinquere del ricorrente;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10