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Ordinanza — n. 5130/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for evading home detention due to generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for evading home detention, but the court found all arguments lacked specific factual support. The court ruled that the lower court had sufficiently addressed the elements of the crime and the appellant's defenses without needing further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments against a conviction for evading home detention, which requires no specific duration or motive, are inadmissible when the lower court has fully motivated the decision.

Parole chiave

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evading home detention generic appeal arguments inadmissible appeal criminal procedure law procedural costs home detention violation Corte di Cassazione affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
e sia quello sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della differente ricostruzione del fatto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
e sia quello sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della differente ricostruzione del fatto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO MISCEL nato a AUGUSTA il 30/10/1994 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente Carbonaro Miscel sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, fornendo anche adeguata motivazione sulla inconsistenza dell'invocato stato di necessità; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sulla imputabilità e capacità di partecipare al processo, tenuto conto delle esaustive valutazioni sull'esito della perizia disposta nel giudizio, nonché il motivo sull'applicazione della recidiva, tenuto conto della ravvisata equivalenza con le attenuanti generiche e della corretta contestazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e sia quello sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della differente ricostruzione del fatto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Cons e - •