Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merits issues reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court held that the lower court's judgment on facts and evidence evaluation falls exclusively within the trial judge's competence. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the voluntary nature of the violation and the lack of minor offense status was deemed logical and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and evidence are inadmissible as they concern the exclusive competence of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDI FERDINANDO nato a CASERTA il 19/07/1990 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato sia in merito alla volontarietà della violazione, sia sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., per la correlazione della violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive nei confronti della persona offesa e quindi con valutazione non illogica della insussistenza della tenuità dell'offesa, e sia con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Cons.gli estensore Il PrO de