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Ordinanza — n. 5124/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5124/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO LUCA nato a NAPOLI il 16/03/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente Barbato Luca sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota sia il motivo sulla applicazione della recidiva in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della corretta applicazione degli aumenti di pena previsti per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. come contestata, e sia quello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la rilevata assenza di elementi di supporto per la loro concessione; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5124/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota sia il motivo sulla applicazione della recidiva in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della corretta applicazione degli aumenti di pena previsti per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. come contestata, e sia quello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la rilevata assenza di elementi di supporto per la loro concessione; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ricongiungimento familiare differito allontanamento nonostante motivi di salute revoca del permesso di dimora assenza ingiustificata ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
come contestata, e sia quello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la rilevata assenza di elementi di supporto per la loro concessione; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO LUCA nato a NAPOLI il 16/03/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente Barbato Luca sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota sia il motivo sulla applicazione della recidiva in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della corretta applicazione degli aumenti di pena previsti per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. come contestata, e sia quello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la rilevata assenza di elementi di supporto per la loro concessione; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Consi estensore Il Pr