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Ordinanza — n. 5123/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; lower court's reasoning deemed sufficient and coherent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official, but the appellate court had already provided a coherent evaluation based on trial evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to address the specific reasoning of the lower court, which must be deemed sufficient if it coherently evaluates the evidence.

Parole chiave

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absolute genericity resistance to public official inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il