Ordinanza — n. 5122/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSANIO LUIGI nato a MASSA DI SOMMA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso proposto nell'interesse di Luigi Ambrosanio sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5122/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSANIO LUIGI nato a MASSA DI SOMMA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso proposto nell'interesse di Luigi Ambrosanio sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Consig re estensore Il Ft sidente